IMPORTANTE OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC ALL’ORDINE
Il decreto legge n. 76 c.d. “decreto semplificazioni” del 16 luglio 2020 rafforza l’obbligo per i professionisti iscritti agli Albi di comunicare il proprio indirizzo PEC
Gentile Collega,
come noto, il DL n. 185/2008 “Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese” (convertito con modificazioni con la Legge 28 gennaio 2009, n° 2) ha introdotto l’obbligo per i Professionisti di comunicare ai rispettivi Ordini il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Il Decreto Legge Semplificazione del 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120. (GU 14 settembre 2020 n. 228 SO) introduce la sospensione dall’Albo per i Professionisti che non comunicheranno il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Ordine di appartenenza.
È stato quindi confermato il nuovo testo dell’art. 16, c. 7 bis, del DL n. 185/ 2008 che prevede: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”. L’obiettivo è quello di «favorire l’uso della posta elettronica certificata nei rapporti tra Pubblica Amministrazione, imprese e professionisti» come si legge all’interno dello stesso Decreto.
Lo stesso comma, poco più avanti, dettaglia anche i rischi a carico dello stesso Ordine e recita: “L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013 costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”.
Si invitano pertanto coloro che non avessero ancora provveduto, a comunicare all’Ordine il proprio indirizzo PEC con una e-mail a info@opicz.it
Si ricorda che l’OPI di Catanzaro fornisce da anni la PEC gratuita ai propri iscritti. Nel caso in cui si volesse attivare la PEC offerta gratuitamente dall’OPI di Catanzaro è sufficiente inviare il “modulo richiesta pec” a mezzo e-mail a webmaster@opicz.it con oggetto “richiesta attivazione pec” debitamente compilato allegando un documento d’identità in corso di validità fronte retro. Ricevuta la documentazione completa, la segreteria dell’Ordine comunicherà mezzo e-mail le modalità di attivazione della casella PEC e renderà disponibile una guida per l’utilizzo e gestione.
Qualora, non si volesse attivare gratuitamente la PEC offerta dall’OPI di Catanzaro, la si dovrà acquisire autonomamente mediante uno dei gestori PEC accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale sul sito: http://www.agid.gov.it/infrastrutture-sicurezza/pec-elenco-gestori e comunicarla entro e non oltre il 31 dicembre 2021 a info@opicz.it
Per informazioni l’Ordine è a disposizione via e-mail (info@opicz.it) o telefono (0961752410) in orario di apertura della segreteria.
L’Ordine di Catanzaro